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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   positivamente in qualche caso circa il tempo del matrimonio, si ha piena prova "deficientis discretionis iudicii ad contrahendum". Questa medesima piena prova si ha quando positivamente concorrano la maggior parte di questi criteri o anche minor parte, se ci siano segni qualificati, come il delirio o le allucinazioni ;
   - se uno solo dei criteri passati in rassegna sia presente positivamente, "aliis contra non clamantibus", viene ritenuta insufficiente presunzione di discretio iudicii ad contrahendum;
   - se infine sia ritenuta certa diagnosi di alcoolismo cronico relativamente al tempo delle nozze, senza che tuttavia si verifichi un altro dei criteri stabiliti, ugualmente può trarsi grave giudizio del defectus.
   A questo punto giova ricordare una decisione (?) che ammette la possibilità di un defectus discretionis iu=
   (7) - Coram JULLIEN 23 febbraio 1935.