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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   bile, e parimenti non era capace di emettere un atto di volontà riguardo alla capacità di vincolarsi respon sabilmente a questi obblighi.
   Si conclude che si debba ritenere "con certezza morale (che il soggetto) a cagione dell'etilismo cronico da cui era affetto già in epoca precedente alle nozze non fu in grado di esprimere un valido consenso matrimoniale".
   La sentenza, quindi, per questi argomenti, statuisce "prò nullitate in casu".
   k) Sentenza 11 novembre 1980 del Tribunale Ecclesiasti
   co Regionale Lombardo (9)«
   Questa sentenza pone in luce alcuni elementi di novità, da noi già accennati, che dimostrano la netta evoluzione della giurisprudenza in materia di consenso rispetto a un passato non molto lontano.
   All'inizio è indispensabile il richiamo al can.1081
   (9) - Sentenza non pubblicata e della quale non ci è
   stato possibile consultare che la parte in iure.