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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   ma subito viene a trattare del defectus discretionis iudicii e della sua "sufficientia" dicendo come, pur essendo difficile stabilire positivamente quando e quanto sia libero e deliberato 1'actus voluntatis che fa il matrimonio, è tuttavia possibile individuare quelle circostanze - permanenti o transeunti - che pre se nel loro insieme ci fanno escludere, con certezza, che nel caso vi sia stata una vera "habilitas" nel soggetto contraente.
   La dizione defectus discretionis iudicii - recita la sentenza - indica qualunque defectus, vuoi della facoltà conoscitiva, vuoi della facoltà critica o di quella decisionale, che impedisce un autentico actus voluntatis
   .
   La cosa è ancor più complessa se si considera il discorso sull'oggetto di tale actus
   .
   Qui il canone in esame è certamente superato perche è vero che l'oggetto del consenso può essere qua=