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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   Si parte naturalmente richiamando il principio che è il consenso delle parti a fare il matrimonio, consenso che, "cubi nil volitum sit quin praecognitum, legitime praestari nequit sine advertentia intellectus nec sine libera voluntate"; per cui è incapace a contrarre matrimonio colui che non è in grado di valutare la natura ed il valore di questo, nè vuole addossarsene le obbligazioni.
   Naturalmente la causa di questa incapacità non è rilevante, purché sia presente al momento della stipulazione del vincolo; pertanto, non solo per cause durature, ma anche per un difetto momentaneo dell'uso di ragione, come accade a coloro che prima della celebrazione hanno fatto uso di morfina, in quanto in questo caso il consenso prestato si riduce solamente a delle parole, o meglio dei meri suoni, proferiti all'atto della celebrazione da qualcuno non compos sui.
   Verum - si dice nella decisio - quae ita more bru=