Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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permanente tra un uomo ed una donna "ad filios procreandos" (can.1082) ma, si fa notare, non viene meno se il contraente non conosce perfettamente tutte le singole obbligazioni ed i diritti del matrimonio, in quanto non si richiede per validamente contrarre una cognizione perfetta di tal genere.
Riguardo alla volontà si richiede che nella formaziotie del consenso il contraente possa liberamente determinarsi e voglia assumere le obbligazioni connes se al matrimonio; la facoltà volitiva è sufficiente se il contraente goda della libertà di porre e non porre in essere l'atto; "neque obstat, simul adsunt motiva vim deligendi et sese determinandi roboantia".
Ma la sufficiente volontà manca se "sufficienter cognita matrimonii natura, contrahens reapse vult matrimonium inire sicuti ceteri horaines, licet omnes et singulas obligationes suscipere explicite non intendat".