Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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logicamente e se siano ritenute concordi con gli altri fatti della causa e non sorga nessun dubbio in proposito.
Infatti dalle concordi conclusioni dei periti, e soprattutto di quelli "qui peritiae vere conspiquae christianum vel probum sensum coniungunt, non abscendet Judex, nisi propter contraria gravissima argumenta".
Ma è importante osservare che la sentenza nello statuire in casu de nullitate matrimonii giustifichi la decisione facendo riferimento anche alla difficoltà di una normale vita matrimoniale del morfinista (la moglie in questo caso), difficoltà che, se rilevari t e , comporta un defectus consensus.
La donna, infatti, già prima del matrimonio morfinista, non fu in grado di instaurare una vera comunione di vita; infatti, "huismodi uxoris vivendi modus causa exsistit contentionum et discidiorum inter coniuges necnon infausti exitus eorum connubii..."