Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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determinante il parere dello specialista in materia, del perito cioè; ma il giudice, "peritus peritorum", emetterà la sua sentenza valutando sì queste perizie, ma tenendo sempre presente i canoni fondamentali della dogmatica canonica, formata di elementi peculiarissimi e che possono non sempre concordare con le vedute ed i risultati della scienza psichiatrica.
Questi stati hanno una rilevanza su quell'intelletto e quella volontà che sono necessari per la manifestazione del valido consenso,come nota spesso la giurisprudenza in materia; così leggiamo nella coram Fagiolo 21 marzo 1969 a proposito di un morfinomane: "Extenuatus enim fuit ille rationis et voluntatis usus quo quisque iudicet, ut quis revera sciens, revera volens matrimonialis onera adimplenda suscipiat".
Questi stati possono inficiare in partenza il matrimonio anche per difetto dell'affettività o della "libertas electionis", owerossia della intrinseca li =