Droga e consenso matrimoniale Ferdinando Palazzone 1982, pagine 177
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come tutto ciò non possa non influire negativamente sulla capacità "assumendi onera matrimonialia".
Tutto quanto detto finora riguarda la validità del consenso prestato da un tossicodipendente. Ma pensiamo un attimo anche all'altro contraente, cioè pensiamo al caso di un individuo che sposi un tossicodipendente senza sapere (ed accorgersi) del suo stato; è un'ipotesi rara, ma oggi non certo impossibile: si pensi, solamente per fare un esempio, al tossicodipendente che celi (fin quando può) il suo stato e si sposi nella speranza di superarlo o si sposi per ottenere i mezzi necessari per procurarsi il suo veleno.
Orbene, in questi casi, secondo il nostro modesto parere, non può certo escludersi la possibilità di un errore che vizi il consenso, specialmente se consideriamo questo errore secondo quel nuovo indirizzo giurisprudenziale (v.parte seconda, III. 4) che ha