(segue) Per il Consiglio Nazionale delle Corporazioni
(21 aprile 1930)
[Inizio scritto]
Le attribuzioni del Consiglio
nazionale delle Corporazioni sono chiaramente e analiticamente
fissate negli articoli 10 e 12. Sopra tutto quest'ultimo articolo
caratterizza la legge e le dà il suo particolare sapore. Senza
questo articolo il Consiglio sarebbe un organo semplicemente
consultivo; con questo articolo la legge immette un fattore nuovo
nella vita economica e sociale italiana. I primi due paragrafi
dell'art. 12 sono importanti, ma non eccezionalmente. Il paragrafo
terzo, invece, è la chiave di volta di tutta la legge, che
solo per quelle tre righe merita l'appellativo di rivoluzionaria. Le
cautele che seguono nell'art. 12 sono la conferma che non si tratta
di un salto nel vuoto, come i soliti misoneisti dell'afascismo hanno
tentato di far credere, sibbene di un passo innanzi, misurato ma
deciso.
Nell'art. 12 vi è tutta la
corporazione, così come l'intende e la vuole lo Stato
fascista. È nella corporazione che il sindacalismo fascista
trova infatti la sua meta. Il sindacalismo, di ogni scuola, ha un
decorso che potrebbe dirsi comune, salvo i metodi: s'incomincia con
l'educazione dei singoli alla vita associativa; si continua con la
stipulazione dei contratti collettivi; si attua la solidarietà
assistenziale o mutualistica; si perfeziona l'abilità
professionale. Ma mentre il sindacalismo socialista, per la strada
della lotta di classe, sfocia sul terreno politico, avente a
programma finale la soppressione della proprietà privata e
dell'iniziativa individuale, il sindacalismo fascista, attraverso la
collaborazione di classe, sbocca nella corporazione, che tale
collaborazione deve rendere sistematica e armonica, salvaguardando la
proprietà, ma elevandola a funzione sociale, rispettando la
iniziativa individuale, ma nell'ambito della vita e dell'economia
della Nazione.
Il sindacalismo non può
essere fine a se stesso: o si esaurisce nel socialismo politico o
nella corporazione fascista. È solo nella corporazione che si
realizza l'unità economica nei suoi diversi elementi:
capitale, lavoro, tecnica; è solo attraverso la corporazione,
cioè attraverso la collaborazione di tutte le forze
convergenti a un solo fine, che la vitalità del sindacalismo è
assicurata. È solo, cioè, con un aumento della
produzione, e quindi della ricchezza, che il contratto collettivo può
garantire condizioni sempre migliori alle categorie lavoratrici; in
altri termini, sindacalismo e corporazione sono interdipendenti e si
condizionano a vicenda; senza sindacalismo non è pensabile la
corporazione; ma senza corporazione il sindacalismo stesso viene,
dopo le prime fasi, a esaurirsi in un'azione di dettaglio, estranea
al processo produttivo; spettatrice non attrice; statica e non
dinamica.
(segue...)
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