(segue) Per il Consiglio Nazionale delle Corporazioni
(21 aprile 1930)
[Inizio scritto]

      Le attribuzioni del Consiglio nazionale delle Corporazioni sono chiaramente e analiticamente fissate negli articoli 10 e 12. Sopra tutto quest'ultimo articolo caratterizza la legge e le dà il suo particolare sapore. Senza questo articolo il Consiglio sarebbe un organo semplicemente consultivo; con questo articolo la legge immette un fattore nuovo nella vita economica e sociale italiana. I primi due paragrafi dell'art. 12 sono importanti, ma non eccezionalmente. Il paragrafo terzo, invece, è la chiave di volta di tutta la legge, che solo per quelle tre righe merita l'appellativo di rivoluzionaria. Le cautele che seguono nell'art. 12 sono la conferma che non si tratta di un salto nel vuoto, come i soliti misoneisti dell'afascismo hanno tentato di far credere, sibbene di un passo innanzi, misurato ma deciso.
      Nell'art. 12 vi è tutta la corporazione, così come l'intende e la vuole lo Stato fascista. È nella corporazione che il sindacalismo fascista trova infatti la sua meta. Il sindacalismo, di ogni scuola, ha un decorso che potrebbe dirsi comune, salvo i metodi: s'incomincia con l'educazione dei singoli alla vita associativa; si continua con la stipulazione dei contratti collettivi; si attua la solidarietà assistenziale o mutualistica; si perfeziona l'abilità professionale. Ma mentre il sindacalismo socialista, per la strada della lotta di classe, sfocia sul terreno politico, avente a programma finale la soppressione della proprietà privata e dell'iniziativa individuale, il sindacalismo fascista, attraverso la collaborazione di classe, sbocca nella corporazione, che tale collaborazione deve rendere sistematica e armonica, salvaguardando la proprietà, ma elevandola a funzione sociale, rispettando la iniziativa individuale, ma nell'ambito della vita e dell'economia della Nazione.
      Il sindacalismo non può essere fine a se stesso: o si esaurisce nel socialismo politico o nella corporazione fascista. È solo nella corporazione che si realizza l'unità economica nei suoi diversi elementi: capitale, lavoro, tecnica; è solo attraverso la corporazione, cioè attraverso la collaborazione di tutte le forze convergenti a un solo fine, che la vitalità del sindacalismo è assicurata. È solo, cioè, con un aumento della produzione, e quindi della ricchezza, che il contratto collettivo può garantire condizioni sempre migliori alle categorie lavoratrici; in altri termini, sindacalismo e corporazione sono interdipendenti e si condizionano a vicenda; senza sindacalismo non è pensabile la corporazione; ma senza corporazione il sindacalismo stesso viene, dopo le prime fasi, a esaurirsi in un'azione di dettaglio, estranea al processo produttivo; spettatrice non attrice; statica e non dinamica.

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