(segue) Il Centenario del Consiglio di Stato
(19 agosto 1931)
[Inizio scritto]
Lo Stato fascista è quello
che più direttamente è entrato nella sfera
dell'«economico»,
creando una disciplina nei conflitti degli interessi collettivi,
riconoscendo giuridicamente i gruppi professionali, conferendo ad
essi la rappresentanza di tutte le categorie. Questi cinque anni
hanno luminosamente provato la bontà e l'utilità del
sistema. Non si sono avute in Italia le dispersioni di ricchezza
dovute in altri paesi alla lotta di classe, sotto la duplice
pressione tipica di sciopero operaio o di serrata padronale: poiché
la Corporazione, come tendenza dello spirito e come istituto,
realizza ed è destinata sempre più a realizzare
l'equilibrio degli interessi opposti, sul piano di un riconoscimento
dell'interesse generale, senza dei quali anche l'interesse dei gruppi
e degli individui è compromesso.
Questa, che può a prima
vista apparire una digressione, mi riconduce invece ad una delle
importanti funzioni odierne del Consiglio di Stato, il quale vigila a
che l'attività dello Stato nella sfera dell'«economico»
avvenga nelle condizioni migliori con vantaggio dei singoli e dei
gruppi e senza nocumento degli interessi generali dello Stato: dia,
cioè, i più utili, desiderabili resultati. Difatti, fra
i compiti consultivi del Consiglio di Stato vi è l'esame ed il
voto «sulle Convenzioni e sui contratti da approvarsi per legge
e che comportino impegni finanziari che non trovano riscontro in
impegni regolarmente assunti per legge»; convenzioni e
contratti oggi ben più numerosi e importanti che per il
passato, data la complessità dell'odierna vita economica.
In sede giurisdizionale poi il
Consiglio di Stato decide sui ricorsi in materia di Consorzi per
opere idrauliche, per le quali provvede lo Stato in concorso delle
Provincie e degli enti interessati o alle quali concorre lo Stato
nell'interesse generale; dei ricorsi in materia di concorso di spesa
per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato
direttamente e per sua concessione da enti o privati, nonché
in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria.
(segue...)
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