(segue) Il Centenario del Consiglio di Stato
(19 agosto 1931)
[Inizio scritto]

      Lo Stato fascista è quello che più direttamente è entrato nella sfera dell'«economico», creando una disciplina nei conflitti degli interessi collettivi, riconoscendo giuridicamente i gruppi professionali, conferendo ad essi la rappresentanza di tutte le categorie. Questi cinque anni hanno luminosamente provato la bontà e l'utilità del sistema. Non si sono avute in Italia le dispersioni di ricchezza dovute in altri paesi alla lotta di classe, sotto la duplice pressione tipica di sciopero operaio o di serrata padronale: poiché la Corporazione, come tendenza dello spirito e come istituto, realizza ed è destinata sempre più a realizzare l'equilibrio degli interessi opposti, sul piano di un riconoscimento dell'interesse generale, senza dei quali anche l'interesse dei gruppi e degli individui è compromesso.
      Questa, che può a prima vista apparire una digressione, mi riconduce invece ad una delle importanti funzioni odierne del Consiglio di Stato, il quale vigila a che l'attività dello Stato nella sfera dell'«economico» avvenga nelle condizioni migliori con vantaggio dei singoli e dei gruppi e senza nocumento degli interessi generali dello Stato: dia, cioè, i più utili, desiderabili resultati. Difatti, fra i compiti consultivi del Consiglio di Stato vi è l'esame ed il voto «sulle Convenzioni e sui contratti da approvarsi per legge e che comportino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge»; convenzioni e contratti oggi ben più numerosi e importanti che per il passato, data la complessità dell'odierna vita economica.
      In sede giurisdizionale poi il Consiglio di Stato decide sui ricorsi in materia di Consorzi per opere idrauliche, per le quali provvede lo Stato in concorso delle Provincie e degli enti interessati o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale; dei ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonifica di prima categoria costruite dallo Stato direttamente e per sua concessione da enti o privati, nonché in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria.

(segue...)