Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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ORDINAMENTI DI GIUSTIZIA»
accresciuto, ed acciò che i segnori Podestà, e Capitano, Priori dell'Arti, e Gonfaloniere di Justizia de la città di Firenze meglio e più liberamente possano i loro offici fare, ad onore e grandezza e buono e pacefico stato del Comune e del Populo predetto, proveduto e ordinato e fermato è, che oltra il novero di do' milia pedoni, de la elezione de' quali nell' Ordinamento de la Justizia si fa menzione speziale, altri do' milia pedoni buoni e valenti de' popolari solamente de la città di Firenze sieno eletti per quelli uomini popolari, i quali i segnori Priori dell'Arti e '1 Gonfaloniere de la Justizia a la detta elezione fare eleggeranno. Intra' quali sieno con gialde overo con lance quattrocento pedoni de' predetti, e cento con archi overo balestri. I quali tutti pedoni quando e quante volte per messo o per bando overo comandato overo bandito fosse, overo a suono di campana o per qualunque altro modo fossono chiamati; andare, e trarre debbiano al gonfalone de la Giustizia con arme e sanz' arme, secondo che comandato fosse overo bandito, de die overo di notte; e tutte e ciascune cose fare sieno tenuti e debbiano le quali comandate fossono a loro per li segnori Podestà, Capitano, Priori dell' Arti, e Gonfaloniere di Giustizia solamente. E se alcuno de'grandi si trovasse scritto nel detto numero di do' milia pedoni, sia avuto per non scritto, e sia tenuto e debbia sé indi fare cancellare, sotto pena di lire cinquanta di fiorini piccioli ; la quale pena messer lo Capitano, se contra facesse, sia tenuto di riscuotere se non cotale grande facesse sè del detto novero e scrittura levare. E messer lo Capitano e li suoi Judici sieno tenuti cotali grandi di quindi fare levare, a loro overo d' altrui petizioni.
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