Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      STATUTO DELL' ARTE DI CALIMALA. '299
      Villi.
      Che Calmala s'intenda ove ha alcnno fondaco o bottega d' alcuno dell' Arte.
      Calimala s'intende essere e sia la ruga di Calimala e ogni altro luogo ove è alcuna bottega o fondaco d' alcuno mercatante dell' Arte di Calimala.
      X.
      Ui non trarre panni fuori della finestra della bottega nè attesti suoi panni cogli altri, nè raccomandi panni venduti' a taglio,'ed altre cose.
      Niuno tragga o mandi o faccia mandare alcuno panno fuori della finestra della bottega del venditore sanza licenza del venditore; salvo che ogni mercatante possa mostrare i suoi panni a suo piacere dinanzi alla bottega sua in fino a mezza la via. E niuno attesti i panni d'una bottega co'panni d'una altra bottega in Calimala, nè a bottega d'alcuno affettatore; a pena di soldi venti per ogni volta, se non fossono compagni di quei panni; salvo che possa tenere in mano il capo del panno fuori della finestra dinanzi alla bottega.1 E niuno lasci il soldo rotto d' alcune merca-tanzie o cose clic s'apartengono a quest'Arte, ad alcuna
      1 « E niuno di qucsl' Arte possa raccomandare o mandare alcuno panno venduto a taglio ad alcuno affettatore, tintore o sarto, o altra persona, se prima non avesse la quarta parie del prezzo di quel panno venduto e allora, a tintore, o affettatore che abbia sodo all'Arie, e non altrui, a pena dì lib. x per ogni panno venduto e quante volle. » Paragrafo casso dal testo il 17 marzo 1357, e notato in margine da Francesco Corsi.


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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