Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
314 statuto dell'arte di calimala.
nelle recate per compagni delle Compagnie della detta Arte, e non altri; salvo che i grandi possano entrare mallevadori per altri grandi ne' sodamenti dei grandi solamente ; e con licenza de'Consoli, e del consiglio che i Consoli a ciò vo-lessono avere, possono li grandi entrare mallevadori e farsi principali nella corte del Comune di Firenze per ciascuno che vorranno, apparendo della licenza scrittura negli atti de' Consoli di Calimala. E che ciascuno possa entrare mallevadore per li priori dell'Arti e Gonfalonieri di giustizia quando entrano ed escono all' ufficio del priorato ; e che ciascuno possa entrare per gli uomini di sua casa , e per gli uomini di quest'Arte. E qualunque per la detta cagione sarà condannato in lib. cc, e pagherà infra '1 terzo die poi eh' egli sarà condannato lib. l al Camarlingo dell' Arte in pecunia numerata, abbiasi per pieno pagamento e sia liberato da tutta la condannagione; altrimenti paghi tutta la condannagione interamente, cioè lib. cc. E che qualunque fosse di quest'Arte e d'altre Arti possa entrare mallevadore agli artefici di quell'Arte onde fosse. E '1 Notaio dell'Arte sotto pena di lib. x faccia richiedere tutti gli uomini della detta Arte che giurino di non entrare mallevadori per alcuno contra la forma di questo Statuto ; e ciascuno sia tenuto di venire a fare il detto giuramento, a pena di lib. x per ogni volta.
XXIX.
Che i fondachi o botteghe di quest' Arte si chiudano quando alcuno dell' Arte morisse.
Quando alcuno di quest'Arte morisse, sieno tenuti i Consoli di non istare, quel di che si seppellirà, alla corte per reddere ragione, e di far comandare per lo messo che le botteghe e fondachi non s' aprano quel die ; alla pena
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