Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
344 statuto dell'allte di calimala.
in ciascuna d' esse ; e sopra le dette ragioni avere Consiglio di savi di ciascuna ragione , acciò che per potenza , nè per prontezza d' alcuno le dette ragioni non siano usurpate. E che i famigliari delle dette Opere e magioni, i beni loro, i quali sono ordinati al servigio di Dio, non possano tollere nè struggere ; e specialmente gcciò che la elezione de' rettori, operai, e vice-operai e guardiani, e famigliari delle dette Opere e magione, e mutazione di loro si faccia per li Consoli di Calimala, e a loro petizione rifiutino. E che dinanzi a loro mostrino e rendano ragione secondo la forma degli Statuti di Calimala e quante voltò vorranno. E acciò che le ragioni delle dette Opere e magioni si conservino intere , e '1 contrario non avvegna , procurino i Consoli e facciano sì che alle spese delle dette Opere e magioni si trovi e s'abbia uno Procuratore il quale stea, per le dette Opere e magione, e per li detti Consoli e Arte di Calimala, in corte di Fioma, e intenda sollicita-mente nell' audienza a contradire a ciascuno che volesse contra le dette Opere e magione, overo alcuna di quelle, lettere o alcuno contrario impetrare.
XVIII.
Come i Consoli intendano a' fatti delle dette case poste alla difensione dell' Arte.
Per utilità e salute de le case che sono sotto la salute e guardia dell' Arte di Calimala, ordiniamo che i Consoli del mese di gennaio e di maggio uno dì intendano e sopra steano a' fatti e utilità dell' Opera di san Giovanni Battista, e un altro die dell' Opera di san Miniato a Monte, e un altro die della magione di santo Eusebio, e allora e altre volte, quandunque vorranno e parrà loro che bisogni. E siano tenuti i Consoli continuamente avere per
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