Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
statuto dell'arte di calimala. .357,
revolmente e perfettamente, il meglio che a loro parrà che convenga.
Anche siano tenuti i Consoli, del mese di gennaio, procurare co' signori Priori dell' Arti e Gonfalonieri della giustizia e con i signori Dodici e Gonfalonieri delle compagnie , overo con altri officiali del Comune, che le Castella e Comuni sottoposti al Comune di Firenze, portino la vigilia di santo Giovanni ceri lavorati a somiglianza di quello della moneta, di quello peso e grandezza che piacerà loro, secondo la facoltà del luogo o castello.
Anco procurino con i Reggimenti di Firenze che nella piazza di san Giovanni non si giuochi.
XXVIII.
Come si resista a chi facesse novità alle cose sottoposte all' Arte.
S'alcuna persona di qualunque condizione, stato, o dignità fosse, facesse, o movesse alcuno processo, comandamento o inibizione, o altra novità, o sentenza, scomunicazione, o interdetto desse o promulgasse contra i Consoli , o mercatanti, o officiali dell' Arte di Calimala, contra loro sindaci, procuratori, o avvocati, o messi, o qua-lunqu' altri alcuna cosa facessono , o avessono fatto in difensione e mantenimento o acquistamento delle ragioni di detta Arte e dell' Opere delle chiese di san Giovanni Battista, o di san Miniato a Monte, e della magione di san Jacopo a san Sebio, o d' alcuna d' esse, sieno tenuti i Consoli , che per lo tempo saranno , con quel Consiglio che a ciò vorranno avere, alle spese della detta Arte, in quanto fossono fatti dell'Arte, e alle spese delle dette Opere e magione in quanto fossono fatti d'esse, cioè di quella per cui cagione fosse mosso il piato o la lite, d'andare, essere,
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