Poiché la legge americana relativa alla stabilizzazione del dollaro prevede la facoltà di ulteriori variazioni nei limiti del 10%, ed in analogia a tale disposizione, anche altri importanti Paesi, fra i quali la Francia e la Svizzera, si sono riservati la possibilità di variazioni, così la legge nostra prevede che possa farsi luogo, sempre nei limiti del 10%, ad ulteriori eventuali adattamenti.
Le riserve in oro della Banca d'Italia vengono rivalutate in base alla nuova parità della lira e le relative plusvalenze passano a disposizione del Tesoro dello Stato.
Vengono infine dati speciali poteri al Capo del Governo e al Ministro delle Finanze, per sospendere, ove del caso, in tutto od in parte, le disposizioni restrittive attualmente in vigore in materia di movimenti dei capitali e di scambi con l'estero, nonché per la emanazione di norme esecutive ed integrative.
Altri provvedimenti integrativi del decreto precedente sono:
DECRETO-LEGGE PER il controllo DEI PREZZI. Il Consiglio dei Ministri ha approvato inoltre uno schema di R. Decreto Legge, con il quale, allo scopo di evitare perturbamenti del mercato nazionale ed inasprimenti del costo della vita, viene stabilito il divieto di vendere merci a prezzi superiori a quelli che risultano accertati nel mese di settembre dello scorso anno, dai Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa e dai Comitati Inter sindacali Provinciali.
Per le merci i cui prezzi non risultano accertati dai predetti Consigli e Comitati, lo schema del R.D.L. prevede il divieto della vendita a prezzi superiori a quelli correnti sul mercato alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.
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