Questo stabilisce anche che, per la durata di due anni, non potrà essere apportato alcun aumento al prezzi delle locazioni degli immobili urbani a qualunque uso destinati, e dei fondi rustici; ai prezzi per le forniture di energia elettrica, di gas e di acqua e alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto, di persone e di cose, gestiti da Enti Autonomi, Società e privati.
Lo schema di provvedimento che contiene anche disposizioni circa i prezzi degli alberghi, delle pensioni e dello locande , contempla infine adeguate penalità a carico del contravventori.
R. DECRETO-LEGGE CHE ABOLISCE IL DAZIO "AD VALOREM" ISTITUITO CON IL R. DECRETO LEGGE 24 SETTEMBRE 1931 n. 1187 E DA' FACOLTA' AL CAPO DEL GOVERNO DI MODIFICARE ULTERIORMENTE IL REGIME DOGANALE DELLE MERCI IN RELAZIONE CON LA NUOVA SITUAZIONE MONETARIA DEI PREZZI. In relazione con il R. Decreto-legge che stabilisce la nuova parità monetaria e con l'altro inteso ad evitare perturbamenti sul mercato nazionale ed inasprimenti del costo della vita, il Governo Fascista, ha deliberato questo provvedimento il quale fa cadere un notevolissimo aggravio, già adottato per ragioni fiscali, ove si consideri che il dazio "ad valore" di cui trattasi gravava nella misura del 15 per cento sulla maggior parte delle merci importate a dazio generale, ivi compresi numerosi generi alimentari e materie prime, e nella misura del 10 per cento sul carbon fossile e sul carbon coke.
Il beneficio che deriverà per i consumi da questa misura è indubbiamente assai notevole ove si tenga conto che il tributo colpiva i prodotti alimentari di maggior consumo e fra le più importanti materie prime necessarie por 1'industria, oltre al combustibili fossili di cui sopra, anche lo juta, il crine, i rottami di ferro e di acciaio, i concimi chimici, gli acidi grassi, le materie prime coloranti in genere e il carbone di legna. Molti di questi prodotti torneranno ad essere esenti da ogni gravame daziario.
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