Con questo stesso decreto-legge è data poi facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente, con propri decreti, di concerto con i Ministri per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per le Corporazioni e in relazione con la nuova situazione monetaria e del prezzi, il regime doganale per quanto riguarda i dazi specifici a gli altri tributi che vengono riscossi al confine.
In virtù di tale potere il Capo del Governo decretò la riduzione dei dazi doganali su merci di largo consumo, specie alimentari, che più direttamente influiscono sul costo della vita.
Si tratta in sostanza di tutto un complesso di sgravi fiscali che vanno ad incidere sui dazi specifici attualmente in vigore in aggiunta a quello derivante dall'abolizione del dazio sul valore e che riguardano non soltanto i dazi di tariffa generale, ma altresì taluni dazi convenzionali adottati in seguito ad accordi commerciali con altri paesi.
Fra i prodotti alimentari che beneficeranno del nuovo trattamento doganale sono compresi: il grano, il cui dazio scende da £. 75 a £. 47 per quintale, nonché gli altri cereali e le farine di cereali che subiscono una corrispondente riduzione; gli animali bovini, per i quali i vigenti dazi vengono ridotti di circa il 65%, le carni fresche (riduzione del 60%) e congelate (60%), l'olio di oliva (40 per cento circa, oltre la caduta del dazio del 15% sul valore), le uova di pollame (64%), il lardo e lo strutto per i quali viene prevista l'esenzione assoluta ed i cui dazi erano precedentemente fissati sulla misura rispettivamente di £.180 e 150 per quintale.
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