Per il contenzioso diplomatico
(14 gennaio 1924)


      Con R. D. 3 gennaio 1924 n. 3 veniva riformato il Consiglio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Esteri. Il 14 gennaio 1924 S. E. il Capo del Governo insediava il nuovo Consiglio, pronunciando questo discorso, a cui rispose il Vice-presidente, On. Scialoja.

      Eccellenze e Signori!
      Inaugurando i lavori del nuovo Consiglio del Contenzioso Diplomatico — ricostituito dopo la riforma degli ordinamenti da me preparati — il mio primo pensiero si rivolge, con devoto ossequio, al Conte di Cavour, che, tornando dal Congresso di Parigi del 1856, ammaestrato dalle recenti esperienze, si affrettò ad organizzare uno speciale corpo consultivo per il Contenzioso Diplomatico, dettandone i primi ordinamenti sui quali però rimase perplesso, onde li riesaminò e li riformò nell'anno successivo, con quel R. Decreto del 29 novembre 1857, che ha stabilito le basi fondamentali dell'istituzione. Essa subì molti e vari ritocchi rimanendo immutata nella sostanza fino alla riforma del Mancini del 1883 la quale fu a sua volta riveduta cinque anni dopo da un altro cui non può non rivolgersi il pensiero con commossa reverenza: Francesco Crispi. Gli ordinamenti Mancini-Crispi rimasero in vigore, salvo lievissime varianti, fino allo scoppio del conflitto mondiale. In tali momenti l'on. Sonnino soppresse il Contenzioso col fermo proposito però di riorganizzarlo su nuove basi al termine della guerra. La ricostituzione avvenne soltanto nel 1920, ma il nuovo Consiglio, sia a causa degli avvenimenti internazionali, sia a causa dei suoi non agili ed efficaci ordinamenti, funzionò poco.
      La riforma deliberata in questi giorni modifica radicalmente la fisionomia del Consiglio. Ne allarga le basi, accentua la sua natura non esclusivamente limitata al campo giuridico, lo ricolloca nell'ambito dell'attività del Ministro degli Esteri, tende a mantenerlo strettamente in contatto col Ministero per il tramite del Segretario Generale del Ministero stesso. Conserva un organismo più limitato per gli affari urgenti, la Giunta; istituisce il Comitato dei Giuristi per le questioni essenzialmente giuridiche, che non possono efficacemente trattarsi in troppo largo consesso; consente la creazione di speciali Comitati, integrando le organizzazioni permanenti con l'aggregazione ad esse di esperti per problemi speciali; rafforza infine il segretariato, facendone un organismo consultivo quotidiano degli affari del Ministero. Il funzionamento agile di tali speciali congegni, in coordinamento con quello del Consiglio plenario, mette il Ministro in condizione di servirsi tutte le volte che sia necessario del Consiglio stesso, chiamando a collaborare ad esso i più autorevoli cultori dei problemi internazionali, con evidente utilità per quanto riguarda la preparazione degli affari.

(segue...)