Per il contenzioso diplomatico
(14 gennaio 1924)
Con R. D. 3
gennaio 1924 n. 3 veniva riformato il Consiglio del Contenzioso
Diplomatico del Ministero degli Esteri. Il 14 gennaio 1924 S. E. il
Capo del Governo insediava il nuovo Consiglio, pronunciando questo
discorso, a cui rispose il Vice-presidente, On. Scialoja.
Eccellenze e Signori!
Inaugurando i lavori del nuovo
Consiglio del Contenzioso Diplomatico — ricostituito dopo la
riforma degli ordinamenti da me preparati — il mio primo
pensiero si rivolge, con devoto ossequio, al Conte di Cavour, che,
tornando dal Congresso di Parigi del 1856, ammaestrato dalle recenti
esperienze, si affrettò ad organizzare uno speciale corpo
consultivo per il Contenzioso Diplomatico, dettandone i primi
ordinamenti sui quali però rimase perplesso, onde li riesaminò
e li riformò nell'anno successivo, con quel R. Decreto del 29
novembre 1857, che ha stabilito le basi fondamentali
dell'istituzione. Essa subì molti e vari ritocchi rimanendo
immutata nella sostanza fino alla riforma del Mancini del 1883 la
quale fu a sua volta riveduta cinque anni dopo da un altro cui non
può non rivolgersi il pensiero con commossa reverenza:
Francesco Crispi. Gli ordinamenti Mancini-Crispi rimasero in vigore,
salvo lievissime varianti, fino allo scoppio del conflitto mondiale.
In tali momenti l'on. Sonnino soppresse il Contenzioso col fermo
proposito però di riorganizzarlo su nuove basi al termine
della guerra. La ricostituzione avvenne soltanto nel 1920, ma il
nuovo Consiglio, sia a causa degli avvenimenti internazionali, sia a
causa dei suoi non agili ed efficaci ordinamenti, funzionò
poco.
La riforma deliberata in questi
giorni modifica radicalmente la fisionomia del Consiglio. Ne allarga
le basi, accentua la sua natura non esclusivamente limitata al campo
giuridico, lo ricolloca nell'ambito dell'attività del Ministro
degli Esteri, tende a mantenerlo strettamente in contatto col
Ministero per il tramite del Segretario Generale del Ministero
stesso. Conserva un organismo più limitato per gli affari
urgenti, la Giunta; istituisce il Comitato dei Giuristi per le
questioni essenzialmente giuridiche, che non possono efficacemente
trattarsi in troppo largo consesso; consente la creazione di speciali
Comitati, integrando le organizzazioni permanenti con l'aggregazione
ad esse di esperti per problemi speciali; rafforza infine il
segretariato, facendone un organismo consultivo quotidiano degli
affari del Ministero. Il funzionamento agile di tali speciali
congegni, in coordinamento con quello del Consiglio plenario, mette
il Ministro in condizione di servirsi tutte le volte che sia
necessario del Consiglio stesso, chiamando a collaborare ad esso i
più autorevoli cultori dei problemi internazionali, con
evidente utilità per quanto riguarda la preparazione degli
affari.
(segue...)
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