(segue) Governo e maggioranza parlamentare
(11 novembre 1924)
[Inizio scritto]

      Mediante scambio di note, sono state regolate il 16 luglio fra l'Italia e l'Austria alcune questioni di carattere tecnico ed economico che si trascinavano da tempo.
      Il 6 agosto scorso l'Italia, l'Inghilterra e il Giappone hanno depositato presso il Ministero francese degli Affari Esteri le ratifiche del Trattato di pace firmato a Losanna il 24 luglio 1923 fra l'Italia, l'Impero britannico, la Francia, il Giappone e la Romania da una parte e la Turchia dall'altra. L'Italia aveva ratificato quel Trattato fin dal gennaio scorso, e precisamente con il regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 343.
      Essendosi così verificata la condizione prevista dall'articolo 143 del Trattato di pace anzidetto, e cioè che esso sarebbe entrato in vigore quando la Turchia e le altre parti contraenti, o almeno tre di esse, avrebbero depositato le proprie ratifiche, trattato e convenzioni connesse sono entrati in vigore appunto il 6 agosto 1924.
      Poiché cori l'entrata in vigore del trattato anzidetto veniva anche definitivamente regolata la situazione giuridica dell'Italia nel Dodecanneso, è stato necessario sistemare l'attribuzione dei poteri del Governatore.
      Addì 20 agosto è stato conchiuso colla Germania un accordo per il regolamento in via amichevole e transazionale delle istanze di risarcimento di danni subiti da italiani in Germania.
      Il 27 agosto è stata firmata fra l'Italia e la Jugoslavia la Convenzione consolare, atto questo che anche dal punto di vista giuridico ed amministrativo ha non poca importanza, grazie ai nuovi principi che sanziona.
      Il 20 settembre 1924 poi è stato stipulato colla Svizzera il Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario che ha lo scopo di risolvere in via pacifica tutte le controversie, niuna esclusa, che potessero sorgere tra i due Paesi. Le questioni sono deferite ad una Commissione di conciliazione di cinque membri, preventivamente costituita. Ove essa non emetta la sentenza nel termine prescritto, o una delle Parti non creda di accettarne le decisioni, questa può chiedere che la controversia sia deferita alla Corte permanente di Giustizia Internazionale dell'Aja. Quest'accordo merita particolare rilievo perché dà alla procedura di conciliazione e di arbitrato la più larga portata finora raggiunta nelle controversie fra due Stati; è ispirato dalla speciale situazione internazionale della Svizzera e intende consolidare i legami di amicizia, di mutua fiducia e di buon vicinato esistenti fra i due Paesi.

(segue...)