(segue) L'Italia nel mondo
(5 giugno 1928)
[Inizio scritto]

      Quale felice preambolo di questa possibilità d'intesa può essere considerato l'Accordo per Tangeri. Converrà alcun poco sostare su questa pagina della nostra storia diplomatica e rifarsi ai precedenti.
      Il Governo italiano, fin dal 1920, allorché si ebbe per la prima volta sentore in Italia delle intenzioni del Governo di Londra di riprendere con quelli di Parigi e Madrid i negoziati per lo Statuto di Tangeri, interrotti nel 1914, chiese di partecipare a tali negoziati, e con la nota della fine ottobre 1923 diretta ai tre Governi interessati, domandò formalmente che un Rappresentante italiano prendesse parte alla Conferenza di Parigi, all'uopo convocata.
      Tale richiesta italiana non fu accolta e il Governo, con successiva nota del 25 dicembre 1923, rinnovò le sue più ampie riserve circa le deliberazioni che fossero state adottate dai tre Stati rappresentati a Parigi, particolarmente nei riguardi della futura libertà di azione. Il nostro atteggiamento era determinato dalle seguenti considerazioni:
      1°) Anzitutto l'Italia, come grande Potenza mediterranea riteneva di aver diritto d'intervenire al regolamento di ogni questione mediterranea, anche per la parte da essa avuta nella vittoria degli alleati, la quale aveva reso possibile — nella questione in esame — l'esclusione della Germania e dell'Austria dagli affari marocchini.
      2°) Che, per tutto il complesso dei suoi interessi nella questione di Tangeri, sia quelli riferentisi alla sua situazione speciale come grande Potenza mediterranea, sia quelli da essa posseduti localmente nella zona tangerina, l'Italia non poteva, nei riguardi di tale questione, essere considerata alla stregua degli altri Stati firmatari dell'Atto di Algesirars.
      L'accordo delle tre Potenze condusse alla Convenzione di Parigi del 18 dicembre 1923. Il Governo dinanzi al fatto compiuto dichiarò ai Governi britannico, francese e spagnolo di essere disposto a dare la sua adesione alla Convenzione di Parigi a condizione indispensabile che venissero accolte le sue domande di modificazioni alla Convenzione stessa.

(segue...)