(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]
Voi tutti conoscete l'entusiasmo
immenso che i primi atti di questo Pontefice suscitarono nel mondo
italiano e cattolico e le delusioni che ne seguirono, quando il Papa,
nell'inverno del 1848, dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi, se ne
andò a Gaeta. Tutte le potenze di Europa gli offersero
ospitalità: la Repubblica Francese gli offerse asilo, il
Consiglio Generale di Vaucluse gli offerse Avignone, il Re di
Sardegna incaricò il Vescovo di Savona monsignor Ricci di
Netro e il Marchese di Montezemolo di offrirgli Nizza, il Ministro
degli Esteri spagnuolo, don Pedro y Pidal, mandò una nota alle
Potenze per la convocazione di un Congresso per fissare la sede del
Papa. Altri Stati, come il Brasile, il Messico, l'Australia, gli
offersero ospitalità. Nel 1870 nessuno Stato offerse
ospitalità al Papa, come vi dirò tra poco. Ma, intanto,
la Repubblica Romana, dopo aver organizzato il Governo, si trovò
ancora di fronte alle difficoltà della coesistenza di due
poteri nella stessa sede.
Vediamo come fu fronteggiato
questo problema. Alle ore 1 del 9 febbraio 1849, sotto la presidenza
del Generale Galletti — e vi erano, tra i segretari della
Costituente, persone egregie, e, tra gli altri, Quirico Filopanti, il
cui nome suscita ancora qualche eco nelle terre di Bologna — si
decretava: «il Papa è decaduto di diritto e di fatto dal
governo temporale dello Stato romano». Sta bene. Ma l'articolo
2 del decreto aggiungeva: «il Pontefice romano avrà
tutte le guarentigie necessarie per l'indipendenza nell'esercizio
della sua potestà spirituale». Questo parve troppo ad un
signor Gabussi, deputato di Civitavecchia alla Costituente, il quale
così insorse: «riconoscere e constatare nel Papa il
diritto di sedere in Roma come Pontefice, fu un pessimo, rovinoso
precedente».
Singolare anche quanto appare nel
progetto di costituzione della Repubblica Romana, discussa nel giugno
del 1849, quando i francesi erano già sotto le mura della
città, e si combatteva eroicamente: in quelle sedute, la
Commissione mista preparatoria aveva proposto un articolo, il
settimo, così concepito: «la religione cattolica è
la religione dello Stato. Dalla credenza religiosa non dipende
l'esercizio dei diritti civili e politici». Ci fu una lunga
discussione. Il primo periodo dell'articolo fu respinto a
maggioranza; passò invece l'articolo 8 della costituzione
della Repubblica Romana, che così diceva: «il Capo della
Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica le guarentigie
necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale».
(segue...)
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