(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]
L'articolo 1° del nostro
Concordato dice: «L'Italia, ai sensi dell'articolo Ì°
del Trattato, assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del
potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché
della sua giurisdizione in materia ecclesiastica, in conformità
alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli
ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da
parte delle sue autorità. In considerazione del carattere
sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice,
centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo
italiano avrà cura di impedire, in Roma, tutto ciò che
possa essere in contrasto col detto carattere». Riallaccio
questo articolo a quanto ho detto in principio del mio discorso sui
rapporti delle due sovranità.
L'articolo 1° del Concordato
lettone dice: «La religione cattolica sarà liberamente e
pubblicamente esercitata in Lettonia; le sarà riconosciuta
personalità giuridica con tutti i diritti che il codice civile
di Lettonia riconosce alle altre persone giuridiche».
Concordato bavarese del 29 maggio 1924: articolo 1°: «Lo
Stato Bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della
religione cattolica; articolo 2°: Riconosce il diritto alla
Chiesa di emanare, nell'ambito della sua competenza, leggi e decreti
che obbligano i suoi membri, e non ne impedirà né
renderà difficile l'esercizio di questo diritto; articolo 3°:
Assicura alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto.
Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione
dello Stato».
Il Concordato polacco del 10
febbraio 1925 dice: «La Chiesa cattolica, senza distinzione di
riti, godrà nella repubblica di Polonia di una piena libertà.
Lo Stato garantisce alla Chiesa il libero esercizio del suo potere
spirituale e della sua giurisdizione ecclesiastica così come
la libera amministrazione e gestione dei suoi affari e dei suoi beni,
conformemente alle leggi divine e al diritto canonico».
(segue...)
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