(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]

      L'articolo 1° del nostro Concordato dice: «L'Italia, ai sensi dell'articolo Ì° del Trattato, assicura alla Chiesa cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica, in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità. In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire, in Roma, tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere». Riallaccio questo articolo a quanto ho detto in principio del mio discorso sui rapporti delle due sovranità.
      L'articolo 1° del Concordato lettone dice: «La religione cattolica sarà liberamente e pubblicamente esercitata in Lettonia; le sarà riconosciuta personalità giuridica con tutti i diritti che il codice civile di Lettonia riconosce alle altre persone giuridiche». Concordato bavarese del 29 maggio 1924: articolo 1°: «Lo Stato Bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica; articolo 2°: Riconosce il diritto alla Chiesa di emanare, nell'ambito della sua competenza, leggi e decreti che obbligano i suoi membri, e non ne impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo diritto; articolo 3°: Assicura alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato».
      Il Concordato polacco del 10 febbraio 1925 dice: «La Chiesa cattolica, senza distinzione di riti, godrà nella repubblica di Polonia di una piena libertà. Lo Stato garantisce alla Chiesa il libero esercizio del suo potere spirituale e della sua giurisdizione ecclesiastica così come la libera amministrazione e gestione dei suoi affari e dei suoi beni, conformemente alle leggi divine e al diritto canonico».

(segue...)