(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]
Veniamo all'articolo 5°. Vi si
parla degli apostati o irretiti da censura. Su questo articolo c'è
stata una discussione assai lunga. Intanto non avrà valore
retrospettivo. Ce n'è un migliaio di questi individui che si
trovano in tale situazione peculiare. Costoro rimarranno dove sono.
Viceversa, se voi considerate quanto è detto al paragrafo 1°
e 2° dell'articolo 3° del Concordato bavarese, voi troverete
una clausola ben più grave: «Se alcuno degli insegnanti
venga dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per gravi motivi
concernenti la sua dottrina o la sua condotta morale, il Governo,
senza pregiudizio dei diritti dello Stato, provvederà senza
indugio che venga sostituito nel suo ufficio da altra persona
idonea». La stessa clausola figura, per quanto riguarda
l'insegnamento, nell'articolo 13° del Concordato polacco.
Per quello che concerne l'articolo
8° si è parlato di Foro ecclesiastico. No, non esiste Foro
ecclesiastico, esiste soltanto nello Stato italiano il Foro civile.
L'articolo 8° del Concordato italiano è molto meno grave
dei corrispondenti articoli degli altri Concordati coi quali sto
paragonando il nostro.
Gli articoli 18° e 19° del
Concordato lettone dicono: «Se degli ecclesiastici sono
accusati presso dei tribunali laici di delitti previsti dal Codice di
Lettonia, l'Arcivescovo o il suo delegato sarà, in tempo
opportuno, avvisato, e lui o un suo delegato potrà assistere
alle sedute del tribunale o al dibattimento processuale. Gli
ecclesiastici condannati alla detenzione sconteranno la loro pena in
un monastero. Negli altri casi sconteranno la loro pena, come gli
altri condannati, dopo che l'Arcivescovo li avrà privati della
dignità ecclesiastica».
L'articolo 22° del Concordato
polacco dice: «Se degli ecclesiastici o dei religiosi sono
accusati presso i tribunali laici dei delitti previsti dalle leggi
penali della Repubblica, questi tribunali informeranno immediatamente
l'Ordinario competente di ogni affare di tal genere e gli
trasmetteranno, ove del caso, l'atto di accusa e il fermo giudiziario
coi suoi considerando. L'Ordinario o il suo delegato, avranno il
diritto, dopo la conclusione della procedura giudiziaria, di prendere
conoscenza degli incarti processuali. Nei casi di arresto o di
carcerazione delle persone suddette, le autorità civili
procederanno coi riguardi dovuti al loro stato e al loro rango
gerarchico. Gli ecclesiastici e i religiosi saranno detenuti e
subiranno la loro pena di reclusione in locali separati dai locali
destinati ai laici, a meno che non siano stati privati dall'Ordinario
competente della loro dignità ecclesiastica. Nel caso in cui
fossero condannati alla detenzione, essi subiranno questa pena in un
convento, o in un'altra casa religiosa in locali a ciò
destinati». L'articolo 22° del Concordato lituano riproduce
alla lettera l'articolo 22° del Concordato polacco.
(segue...)
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