(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]

      Veniamo all'articolo 5°. Vi si parla degli apostati o irretiti da censura. Su questo articolo c'è stata una discussione assai lunga. Intanto non avrà valore retrospettivo. Ce n'è un migliaio di questi individui che si trovano in tale situazione peculiare. Costoro rimarranno dove sono. Viceversa, se voi considerate quanto è detto al paragrafo 1° e 2° dell'articolo 3° del Concordato bavarese, voi troverete una clausola ben più grave: «Se alcuno degli insegnanti venga dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per gravi motivi concernenti la sua dottrina o la sua condotta morale, il Governo, senza pregiudizio dei diritti dello Stato, provvederà senza indugio che venga sostituito nel suo ufficio da altra persona idonea». La stessa clausola figura, per quanto riguarda l'insegnamento, nell'articolo 13° del Concordato polacco.
      Per quello che concerne l'articolo 8° si è parlato di Foro ecclesiastico. No, non esiste Foro ecclesiastico, esiste soltanto nello Stato italiano il Foro civile. L'articolo 8° del Concordato italiano è molto meno grave dei corrispondenti articoli degli altri Concordati coi quali sto paragonando il nostro.
      Gli articoli 18° e 19° del Concordato lettone dicono: «Se degli ecclesiastici sono accusati presso dei tribunali laici di delitti previsti dal Codice di Lettonia, l'Arcivescovo o il suo delegato sarà, in tempo opportuno, avvisato, e lui o un suo delegato potrà assistere alle sedute del tribunale o al dibattimento processuale. Gli ecclesiastici condannati alla detenzione sconteranno la loro pena in un monastero. Negli altri casi sconteranno la loro pena, come gli altri condannati, dopo che l'Arcivescovo li avrà privati della dignità ecclesiastica».
      L'articolo 22° del Concordato polacco dice: «Se degli ecclesiastici o dei religiosi sono accusati presso i tribunali laici dei delitti previsti dalle leggi penali della Repubblica, questi tribunali informeranno immediatamente l'Ordinario competente di ogni affare di tal genere e gli trasmetteranno, ove del caso, l'atto di accusa e il fermo giudiziario coi suoi considerando. L'Ordinario o il suo delegato, avranno il diritto, dopo la conclusione della procedura giudiziaria, di prendere conoscenza degli incarti processuali. Nei casi di arresto o di carcerazione delle persone suddette, le autorità civili procederanno coi riguardi dovuti al loro stato e al loro rango gerarchico. Gli ecclesiastici e i religiosi saranno detenuti e subiranno la loro pena di reclusione in locali separati dai locali destinati ai laici, a meno che non siano stati privati dall'Ordinario competente della loro dignità ecclesiastica. Nel caso in cui fossero condannati alla detenzione, essi subiranno questa pena in un convento, o in un'altra casa religiosa in locali a ciò destinati». L'articolo 22° del Concordato lituano riproduce alla lettera l'articolo 22° del Concordato polacco.

(segue...)