(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]

      Adesso veniamo all'articolo 34°, l'articolo del matrimonio. Voi sapete a che cosa era ridotto il matrimonio civile in questi ultimi tempi. Siamo noi fascisti che gli abbiamo dato un po' di stile. Per i piccoli paesi era una cosa qualche volta assolutamente farsesca, con scarsissima dignità, con testimoni racimolati all'ultimo minuto.
      Pareva che tutto lo Stato fosse oramai in questi articoli del Codice civile. Voi conoscete, del resto, quante discussioni sono state fatte in Italia su questo argomento. Orbene, onorevoli camerati, in quasi tutti i Paesi civili il matrimonio religioso ha gli effetti civili. In Austria il matrimonio religioso fra cattolici è valido agli effetti civili senza bisogno di alcuna formalità, il matrimonio civile è riservato soltanto ai «Konfessionslos» o a sposi di culto diverso.
      Bulgaria.
      Il matrimonio religioso fra cattolici è valido di per se stesso agli effetti civili. Unica formalità richiesta è la trascrizione dell'atto presso l'ufficio di Stato Civile.
      Cecoslovacchia.
      Il matrimonio religioso fra cattolici è valido agli effetti civili senza bisogno di alcuna formalità.
      I Parroci notificano l'avvenuto matrimonio alle competenti autorità civili esclusivamente a scopo statistico.
      Danimarca.
      Il matrimonio religioso fra cattolici è riconosciuto valido a tutti gli effetti civili. L'unica formalità che si richiede è il nulla osta per parte delle autorità civili, che viene rilasciato dopo quindici giorni dalla pubblicazione. Una sola pubblicazione è richiesta, e può farsi indifferentemente alla Chiesa o al Municipio. Le autorità ecclesiastiche debbono notificare trimestralmente i matrimoni celebrati a quelle civili.

(segue...)