(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]
Adesso veniamo all'articolo 34°,
l'articolo del matrimonio. Voi sapete a che cosa era ridotto il
matrimonio civile in questi ultimi tempi. Siamo noi fascisti che gli
abbiamo dato un po' di stile. Per i piccoli paesi era una cosa
qualche volta assolutamente farsesca, con scarsissima dignità,
con testimoni racimolati all'ultimo minuto.
Pareva che tutto lo Stato fosse
oramai in questi articoli del Codice civile. Voi conoscete, del
resto, quante discussioni sono state fatte in Italia su questo
argomento. Orbene, onorevoli camerati, in quasi tutti i Paesi civili
il matrimonio religioso ha gli effetti civili. In Austria il
matrimonio religioso fra cattolici è valido agli effetti
civili senza bisogno di alcuna formalità, il matrimonio civile
è riservato soltanto ai «Konfessionslos» o a sposi
di culto diverso.
Bulgaria.
Il matrimonio religioso fra
cattolici è valido di per se stesso agli effetti civili. Unica
formalità richiesta è la trascrizione dell'atto presso
l'ufficio di Stato Civile.
Cecoslovacchia.
Il matrimonio religioso fra
cattolici è valido agli effetti civili senza bisogno di alcuna
formalità.
I Parroci notificano l'avvenuto
matrimonio alle competenti autorità civili esclusivamente a
scopo statistico.
Danimarca.
Il matrimonio religioso fra
cattolici è riconosciuto valido a tutti gli effetti civili.
L'unica formalità che si richiede è il nulla osta per
parte delle autorità civili, che viene rilasciato dopo
quindici giorni dalla pubblicazione. Una sola pubblicazione è
richiesta, e può farsi indifferentemente alla Chiesa o al
Municipio. Le autorità ecclesiastiche debbono notificare
trimestralmente i matrimoni celebrati a quelle civili.
(segue...)
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