(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]
Grecia.
Il matrimonio religioso è
l'unica forma di matrimonio ammessa dalla legge greca. Secondo
questa, il matrimonio celebrato in Grecia, fra cattolici, sudditi
greci o stranieri, è considerato valido a tutti gli effetti
giuridici.
Inghilterra.
Il matrimonio religioso tra
cattolici è valido agli effetti civili, purché: 1°)
siano avvenuti i bandi, oppure il competente ufficio di Stato Civile
ne abbia dispensato mediante il rilascio di una licenza; 2°) la
celebrazione sia avvenuta in luogo espressamente autorizzato, che può
anche essere la chiesa e davanti a persona autorizzata dall'ufficio
di Stato Civile, che può essere lo stesso sacerdote
celebrante; 3°) la persona autorizzata abbia provveduto a
iscrivere l'avvenuto matrimonio nei registri del competente ufficio
di Stato Civile. (Quest'ultima condizione non è essenziale,
potendosi anche provare l'avvenuto matrimonio col consueto mezzo
della prova legale.)
Irlanda.
Il matrimonio religioso tra
cattolici è valido agli effetti civili. Gli sposi debbono,
sotto pena di ammenda, rimettere all'ufficio di Stato Civile il
certificato di matrimonio entro tre giorni dalla data della
celebrazione.
Jugoslavia.
Il matrimonio religioso è
valido agli effetti civili in lutto il territorio dello Stato,
eccetto che nella ex provincia ungherese della Vojvodina.
Lettonia.
Il matrimonio religioso fra
cattolici è valido agli effetti civili. Entro quindici giorni
il Parroco deve inviare, per la registrazione, l'atto di matrimonio
all'ufficio di Stato Civile.
Lituania.
Non esiste matrimonio civile. Sono
riconosciuti i matrimoni celebrati dalle diverse Chiese secondo i
loro canoni. Ufficiale di Stato Civile è il sacerdote d'ogni
chiesa, che stende l'atto in due copie. Alla fine di ogni anno il
sacerdote invia al Consiglio della sua chiesa la copia degli atti di
Stato Civile da lui stesi. La copia di uno di questi atti rilasciata
dalle autorità religiose ha valore a tutti gli effetti civili.
Circa il divorzio e la separazione si seguono i canoni della Chiesa
cui appartengono gli interessati.
(segue...)
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