(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]

      Grecia.
      Il matrimonio religioso è l'unica forma di matrimonio ammessa dalla legge greca. Secondo questa, il matrimonio celebrato in Grecia, fra cattolici, sudditi greci o stranieri, è considerato valido a tutti gli effetti giuridici.
      Inghilterra.
      Il matrimonio religioso tra cattolici è valido agli effetti civili, purché: 1°) siano avvenuti i bandi, oppure il competente ufficio di Stato Civile ne abbia dispensato mediante il rilascio di una licenza; 2°) la celebrazione sia avvenuta in luogo espressamente autorizzato, che può anche essere la chiesa e davanti a persona autorizzata dall'ufficio di Stato Civile, che può essere lo stesso sacerdote celebrante; 3°) la persona autorizzata abbia provveduto a iscrivere l'avvenuto matrimonio nei registri del competente ufficio di Stato Civile. (Quest'ultima condizione non è essenziale, potendosi anche provare l'avvenuto matrimonio col consueto mezzo della prova legale.)
      Irlanda.
      Il matrimonio religioso tra cattolici è valido agli effetti civili. Gli sposi debbono, sotto pena di ammenda, rimettere all'ufficio di Stato Civile il certificato di matrimonio entro tre giorni dalla data della celebrazione.
      Jugoslavia.
      Il matrimonio religioso è valido agli effetti civili in lutto il territorio dello Stato, eccetto che nella ex provincia ungherese della Vojvodina.
      Lettonia.
      Il matrimonio religioso fra cattolici è valido agli effetti civili. Entro quindici giorni il Parroco deve inviare, per la registrazione, l'atto di matrimonio all'ufficio di Stato Civile.
      Lituania.
      Non esiste matrimonio civile. Sono riconosciuti i matrimoni celebrati dalle diverse Chiese secondo i loro canoni. Ufficiale di Stato Civile è il sacerdote d'ogni chiesa, che stende l'atto in due copie. Alla fine di ogni anno il sacerdote invia al Consiglio della sua chiesa la copia degli atti di Stato Civile da lui stesi. La copia di uno di questi atti rilasciata dalle autorità religiose ha valore a tutti gli effetti civili. Circa il divorzio e la separazione si seguono i canoni della Chiesa cui appartengono gli interessati.

(segue...)