(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]
Non siamo dunque soli in questa
determinazione di dare, sotto opportune cautele, la validità
civile al matrimonio religioso. Molti hanno visto questo problema dal
punto di vista metafisico; io lo vedo anche dal punto di vista della
comodità. I Comuni in Italia sono 8000, le parrocchie 15.000;
che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato al cattolico la possibilità,
se lo vuole, di fare la stessa cosa nello stesso tempo e con lo
stesso personaggio. Se ciò incoraggerà, insieme con la
diminuita età, i matrimoni, e se da questi matrimoni nascerà
un'abbondante prole, io ne sarò particolarmente felice.
Veniamo all'insegnamento
religioso, contemplato nell'articolo 36° del nostro Concordato.
L'articolo 10° del Concordato lettone dice: «La Chiesa
cattolica ha diritto di fondare e di mantenere le sue proprie scuole
confessionali. Il Governo lettone si impegna a rispettare il
carattere confessionale di queste scuole».
Il Concordato bavarese
all'articolo 4° dice: «L'istruzione religiosa rimane in
tutte le scuole superiori e medie come materia ordinaria, almeno con
l'ampiezza attualmente in vigore». E segue all'articolo 8°:
«Sono garantite le lezioni di insegnamento religioso nelle
scuole elementari, medie e superiori». Paragrafo 2° dello
stesso articolo: «Verificandosi inconvenienti nella vita
religiosa e morale degli studenti cattolici, come anche influenze
perniciose o indebite sui medesimi nella scuola e in particolare modo
eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi
nell'insegnamento, il Vescovo o un suo delegato hanno diritto di
ricorrere alle autorità scolastiche dello Stato, le quali
procureranno di riparare all'inconveniente».
Notate a questo punto: che ho
respinto nella maniera più categorica la richiesta di
introdurre l'insegnamento religioso anche nelle Università. La
Santa Sede si è convinta che sarebbe, allo stato degli atti,
un grave errore.
(segue...)
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