(segue) Relazione alla Camera sugli accordi del Laterano
(14 maggio 1929)
[Inizio scritto]

      Non siamo dunque soli in questa determinazione di dare, sotto opportune cautele, la validità civile al matrimonio religioso. Molti hanno visto questo problema dal punto di vista metafisico; io lo vedo anche dal punto di vista della comodità. I Comuni in Italia sono 8000, le parrocchie 15.000; che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato al cattolico la possibilità, se lo vuole, di fare la stessa cosa nello stesso tempo e con lo stesso personaggio. Se ciò incoraggerà, insieme con la diminuita età, i matrimoni, e se da questi matrimoni nascerà un'abbondante prole, io ne sarò particolarmente felice.
      Veniamo all'insegnamento religioso, contemplato nell'articolo 36° del nostro Concordato. L'articolo 10° del Concordato lettone dice: «La Chiesa cattolica ha diritto di fondare e di mantenere le sue proprie scuole confessionali. Il Governo lettone si impegna a rispettare il carattere confessionale di queste scuole».
      Il Concordato bavarese all'articolo 4° dice: «L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole superiori e medie come materia ordinaria, almeno con l'ampiezza attualmente in vigore». E segue all'articolo 8°: «Sono garantite le lezioni di insegnamento religioso nelle scuole elementari, medie e superiori». Paragrafo 2° dello stesso articolo: «Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa e morale degli studenti cattolici, come anche influenze perniciose o indebite sui medesimi nella scuola e in particolare modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo o un suo delegato hanno diritto di ricorrere alle autorità scolastiche dello Stato, le quali procureranno di riparare all'inconveniente».
      Notate a questo punto: che ho respinto nella maniera più categorica la richiesta di introdurre l'insegnamento religioso anche nelle Università. La Santa Sede si è convinta che sarebbe, allo stato degli atti, un grave errore.

(segue...)