(segue) Il Patto a quattro
(7 giugno 1933)
[Inizio scritto]
Il criterio della consultazione e
della collaborazione affermato all'art. 1 del Patto trova, pertanto,
nell'art. 3 l'applicazione specifica ed il Patto a quattro offre così
molte garanzie di pace per tutti gli Stati europei, ed appare di tal
guisa anche per la soluzione del complesso problema del disarmo, un
fattore di grande importanza.
Il Patto ha la durata di dieci
anni, ed è rinnovabile senza limite di tempo, ed in questo
concetto della non limitazione della sua durata rientra
necessariamente quello del progressivo adattamento dei trattati alle
esigenze delle nuove realtà politiche ed economiche. Se fosse
imposto alla Germania di rimanere eternamente disarmata in una Europa
piena di armati, il riconoscimento della sua parità di diritto
suonerebbe come un'ironia ed il suo posto di «eguale» tra
gli uguali nel Consiglio della Società delle Nazioni si
ridurrebbe ad una mera finzione.
Ho detto che un esame attento del
primitivo progetto e della redazione finale permette di scorgere che
i principi fondamentali sono rimasti. Naturalmente il testo
definitivo è in veste più formale e precisa dello
schema originale. Del resto si leggano i vari articoli della prima e
dell'ultima redazione.
L'art. 1 del mio progetto dice:
«Le quattro Potenze
occidentali: Italia, Francia, Germania e Inghilterra, si impegnano a
realizzare tra di esse una effettiva politica di collaborazione in
vista del mantenimento della pace nello spirito del Patto Kellogg,
del «No force pact», e si impegnano nell'ambito europeo a
una azione che faccia adottare anche ai terzi, ove sia necessario,
tale politica di pace».
L'art. 1 del patto parafato ieri
dice:
«Le alte parti contraenti si
concerteranno su tutte le questioni che le riguardano. Esse si
impegnano a fare tutti i loro sforzi per praticare, nell'ambito della
Società delle Nazioni, una politica di collaborazione,
effettiva fra tutte le Potenze, diretta al mantenimento della pace».
(segue...)
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