(segue) Il Patto a quattro
(7 giugno 1933)
[Inizio scritto]

      Il criterio della consultazione e della collaborazione affermato all'art. 1 del Patto trova, pertanto, nell'art. 3 l'applicazione specifica ed il Patto a quattro offre così molte garanzie di pace per tutti gli Stati europei, ed appare di tal guisa anche per la soluzione del complesso problema del disarmo, un fattore di grande importanza.
      Il Patto ha la durata di dieci anni, ed è rinnovabile senza limite di tempo, ed in questo concetto della non limitazione della sua durata rientra necessariamente quello del progressivo adattamento dei trattati alle esigenze delle nuove realtà politiche ed economiche. Se fosse imposto alla Germania di rimanere eternamente disarmata in una Europa piena di armati, il riconoscimento della sua parità di diritto suonerebbe come un'ironia ed il suo posto di «eguale» tra gli uguali nel Consiglio della Società delle Nazioni si ridurrebbe ad una mera finzione.
      Ho detto che un esame attento del primitivo progetto e della redazione finale permette di scorgere che i principi fondamentali sono rimasti. Naturalmente il testo definitivo è in veste più formale e precisa dello schema originale. Del resto si leggano i vari articoli della prima e dell'ultima redazione.
      L'art. 1 del mio progetto dice:
      «Le quattro Potenze occidentali: Italia, Francia, Germania e Inghilterra, si impegnano a realizzare tra di esse una effettiva politica di collaborazione in vista del mantenimento della pace nello spirito del Patto Kellogg, del «No force pact», e si impegnano nell'ambito europeo a una azione che faccia adottare anche ai terzi, ove sia necessario, tale politica di pace».
      L'art. 1 del patto parafato ieri dice:
      «Le alte parti contraenti si concerteranno su tutte le questioni che le riguardano. Esse si impegnano a fare tutti i loro sforzi per praticare, nell'ambito della Società delle Nazioni, una politica di collaborazione, effettiva fra tutte le Potenze, diretta al mantenimento della pace».

(segue...)