(segue) Il Patto a quattro
(7 giugno 1933)
[Inizio scritto]

      L'art. 2 del mio progetto dice:
      «Le quattro Potenze riconfermano secondo le clausole dello stesso «Covenant», il principio della revisione dei trattati di pace, ogni qualvolta si verifichino condizioni che potrebbero condurre a un conflitto fra gli Stati, ma dichiarano che tale principio di revisione non può essere applicato che nell'ambito della Società delle Nazioni ed attraverso la mutua comprensione e solidarietà negli interessi reciproci».
      L'art. 2 del patto dice:
      «Per quanto concerne il patto della Società delle Nazioni e in particolare i suoi articoli 10, 16, 19, le alte parti contraenti decidono di esaminare fra loro e sotto riserva di decisioni che non possono essere prese che dagli organi regolari della Società delle Nazioni, ogni proposta relativa ai metodi e alle procedure atti a dare il dovuto effetto ai detti articoli».
      L'art. 3 del mio progetto dice:
      «L'Italia, la Francia, l'Inghilterra dichiarano che, ove la Conferenza del disarmo conduca a risultati parziali, la parità dei diritti, riconosciuta alla Germania, deve avere una portata effettiva, e la Germania si impegna a realizzare tale parità di diritti con una graduazione che risulterà da accordi successivi da prendersi fra le quattro Potenze, per la normale via diplomatica. Uguali accordi le quattro Potenze si impegnano a prendere per quanto riguarda la «parità» per l'Austria, l'Ungheria e la Bulgaria».
      L'art. 3 del patto dice:
      «Le alte parti contraenti si impegnano a fare tutti i loro sforzi per assicurare il successo della Conferenza del disarmo e si riservano, per il caso in cui essa lasciasse in sospeso delle questioni in cui esse siano specialmente interessate, di riprenderne l'esame tra loro mediante applicazione del presente Patto, al fine di assicurare la soluzione nei modi appropriati».

(segue...)