(segue) Il Patto a quattro
(7 giugno 1933)
[Inizio scritto]
L'art. 2 del mio progetto dice:
«Le quattro Potenze
riconfermano secondo le clausole dello stesso «Covenant»,
il principio della revisione dei trattati di pace, ogni qualvolta si
verifichino condizioni che potrebbero condurre a un conflitto fra gli
Stati, ma dichiarano che tale principio di revisione non può
essere applicato che nell'ambito della Società delle Nazioni
ed attraverso la mutua comprensione e solidarietà negli
interessi reciproci».
L'art. 2 del patto dice:
«Per quanto concerne il
patto della Società delle Nazioni e in particolare i suoi
articoli 10, 16, 19, le alte parti contraenti decidono di esaminare
fra loro e sotto riserva di decisioni che non possono essere prese
che dagli organi regolari della Società delle Nazioni, ogni
proposta relativa ai metodi e alle procedure atti a dare il dovuto
effetto ai detti articoli».
L'art. 3 del mio progetto dice:
«L'Italia, la Francia,
l'Inghilterra dichiarano che, ove la Conferenza del disarmo conduca a
risultati parziali, la parità dei diritti, riconosciuta alla
Germania, deve avere una portata effettiva, e la Germania si impegna
a realizzare tale parità di diritti con una graduazione che
risulterà da accordi successivi da prendersi fra le quattro
Potenze, per la normale via diplomatica. Uguali accordi le quattro
Potenze si impegnano a prendere per quanto riguarda la «parità»
per l'Austria, l'Ungheria e la Bulgaria».
L'art. 3 del patto dice:
«Le alte parti contraenti si
impegnano a fare tutti i loro sforzi per assicurare il successo della
Conferenza del disarmo e si riservano, per il caso in cui essa
lasciasse in sospeso delle questioni in cui esse siano specialmente
interessate, di riprenderne l'esame tra loro mediante applicazione
del presente Patto, al fine di assicurare la soluzione nei modi
appropriati».
(segue...)
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