(segue) La proclamazione dell'Impero
(9 maggio 1936)
[Inizio scritto]
«Art. 3. —
Con Decreti Reali, da emanarsi su proposta del Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per
le Colonie, sarà provveduto a stabilire gli ordinamenti
dell'Etiopia.
«Art. 4. —
Il presente Decreto, che ha vigore dal giorno della sua data, sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del
Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è
autorizzato alla presentazione del relativo disegnò di legge.
«Ordiniamo
che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.»
«VITTORIO
EMANUELE III, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re
d'Italia: Visto il Regio Decreto Legge 9 maggio 1936-XIV; Visto
l'art. 3, n. 2, della Legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Riconosciuta
l'urgente e assoluta necessità di provvedere al Governo
dell'Etiopia; Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta
del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro
Segretario di Stato per le Colonie;
Abbiamo
decretato e decretiamo:
«Art. 1. —
Il Maresciallo d'Italia cav. Pietro Badoglio, marchese del Sabotino,
è nominato Governatore generale dell'Etiopia, col titolo di
Viceré, con pieni poteri.
«Art. 2. —
Il presente Decreto, che ha vigore dal giorno della sua data, sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del
Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di
Stato per le Colonie, proponente, è autorizzato alla
presentazione del relativo disegno di legge.
(segue...)
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