(segue) La mozione per l'aumento dei salari e degli stipendi
(30 aprile 1937)
[Inizio scritto]
4) ammette, per
conseguenza, pur tenendo conto delle necessità della
circolazione e delle possibilità dell'esportazione,
l'opportunità di adeguare all'aumento dei prezzi la misura dei
salari attualmente corrisposti ai lavoratori dell'agricoltura,
dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, il
che dovrà essere effettuato dalle rispettive confederazioni
nella misura minima del 10 per cento e massima del 12 per cento sulle
paghe orarie a seconda degli aumenti già effettuati
nell'estate scorsa.
I minimi contrattuali
di stipendio in vigore e gli stipendi di fatto attualmente
corrisposti agli impiegati delle categorie suddette saranno aumentati
della percentuale del 10 per cento quando il loro importo non superi
le lire 1500 e per quelli di importo superiore soltanto fino alla
quota di lire 1500;
5) le associazioni
professionali ed i dirigenti delle imprese tutte sono impegnate
all'integrale e leale applicazione di questo deliberato.
Il Comitato
corporativo centrale decide che, d'ora innanzi, il problema dei
salari, strettamente collegato, del resto, a quello dei prezzi, sia
affidato all'esame ed alle valutazioni delle singole Corporazioni.
L'adeguamento dei
salari e degli stipendi avrà decorrenza dal 9 maggio, 1°
annuale dell'Impero, alla cui fondazione hanno contribuito i
lavoratori italiani delle officine e dei campi con un'assidua
operosità, con i sacrifici e col sangue.
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