Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE. 45
quali espieno, cerchino e denunzino, per quel modo lo quale parrà a loro che si convenga, tutti coloro li quali facessero contra le predette cose overo contra alcuna de le predette. E sieno fatti due tamburi, de li quali 1' uno stia nel palagio di messer la Podestà sotto la loggia nuovamente fatta, e l'altro tamburo nel palagio di messer lo Difensore in luogo piuvico ed aperto ; ne' li quali tamburi sia lecito a ciascuno di mettere la cedola, la quale contenga quelli co-tali li quali facessero contra le predette cose overo alcuna de le predette che si contengono nel presente ordinamento. E messer la Podestà e Difensore e ciascuno di loro contra cotali grandi e contra cotali che dessono e ricevessono, overo dare e ricevere facessero, abbiano libero arbitrio di trovare e di cercare le predette cose e di punire coloro che facessono contra, si come detto è. E se altre cedole d'altri fatti ne' detti tamburi fossono messe, per neuna cosa sieno avute.
XVII.
De sodamenii de grandi de la cittade e del contado di Firenze.
Ancora per ischifare molti inganni, li quali per alquanti più grandi e nobili de la cittade e del contado di Firenze sono commessi cotidianamente intorno a' sodamenti li quali per loro si fanno e debbonsi fare per la forma e secondo la forma del Costituto del Comune di Firenze posto sotto la rubrica : De le securtadi che si debbono fare da' grandi de la città di Firenze, e comincia quello capitolo: Acciò che la isfrenata spezialmente de' grandi et celerà — proveduto e ordinato è, che tutti e ciascheduni i legittimi e naturali, overo naturali solamente, overo coloro li quali volgarmente bastardi sono appellati, de le case e casali scritti ed espressi nel detto capitolo del Costituto, da quindici
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