Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
DEL COMUNE E POl'OLO DI FIRENZE.
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che sarae al luogo determinato, per esecuzione d' Ordinamenti di Justizia fare; e chiunque vuole prima manicare, faccia ś come li piace, in tal modo che sieno nel secondo suono a casa del banderaio, e nel terzo suono a casa del Gonfaloniere de la Giustizia.
LXXI.
Che i pedoni non vadano ad altro sesto.
Ancora, che neuno de'pedoni armati, poscia che saranno deputati overo posti a le loro poste del sesto, vada ad altri sesti, sotto pena di soldi venti per ciascuno e per ciascuna volta.
LXXII.
Che ninno vada tra' pedoni della Giustizia.
Ancora, che neuno, il quale non sia di quegli pedoni de la Giustizia, debbia andare o stare e sè mescolare con arme overo sanza arme co' detti pedoni de la Giustizia, se non dirittamente passando per via sanza alcuno dimoro fare intra quegli pedoni de la Justizia, sanza licenzia del Gonfaloniere, alcuno fante d' alcuna degna persona portasse targia overo elmo, sotto, pena di lire diece per ciascuno e ciascuna volta. E coloro li quali facessero contro, e che si mescolassono co' delti pedoni, i Cavalieri overo i Giudici di messer la Podestà, e i berrovieri infrascritti sieno tenuti di pigliarli e mandare al palagio di messer la Podestà.
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