Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
12G ORDINAMENTI DI GIUSTIZIAtore possa, sia tenuto, e debbia conoscere di tutte baratterie , frode, e falsitadi, le quali si commettessono per alcuno cittadino, contadino, o distrettuale di Firenze nel-1' officio del priorato, e del gonfalonierato, o di gabelle, overo in qualunque altro officio del Comune di Firenze; e colui il quale trovasse frode, baratteria, overo falsìtade avere commessa, overo de la pecunia e de l'avere del Comune alcuna cosa avere sottratto, overo occupato indebitamente, overo contro la forma degli Statuti, overo Ordinamenti del Comune di Firenze, punisca e condanni in lire cinquecento di fiorini piccioli, e più e meno, considerata la qualità del fatto e de la persona ; ed in perpetuo non possa avere dal Comune di Firenze alcuno officio overo onore; salvo che se per alcuno statuto, overo ordinamento del Comune di Firenze,'maggior pena fosse imposta contra i predetti, quella maggiore pena sia tenuto d'imporre.
CIV.
Che i segnori Priori non elegghino alcuno de suoi consorti ad alcuno officio.
Ancora, acciò che ogni materia d'invidia sia tolta via, e che la distribuzione degli offici e degli onori piuvichi sia fatta egualmente, proveduto ed ordinato è, che i segnori Priori e '1 Gonfaloniere de la Giustizia non chiamino ad alcuno officio del Comune di Firenze sè medesimi, overo alcuno di loro, overo alcuno de la schiatta'de'detti Priori, e Gonfaloniere, overo d' alcuno di loro, sotto pena di lire cento di fiorini piccioli, che debbia essere tolta a chi facesse contra ; e cotale elezione sia vana. E che neuno possa essere eletto o ricevuto ad alcuno officio del Comune di Firenze, essendo alcuno di sua schiatta nell'officio del
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