Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
STATUTO DELI.'ARTK DI CALIMALA. 238
compagni delle compagnie di Calimala, sì del tempo passato come del tempo che dee avenire; e di ciò sentenziare con consiglio di dodici mercatanti. E quello che sopra ciò per loro sarà deliberato, vaglia e osservisi, non ostante alcuna legge nè eccezione.
LIIII.
Che 'l debitore faccia scrivere lettere, a volontà del suo creditore, di quello che li dovrà dare.
Statuto e ordinato è che qualunque compagnia, overo mercatanti, overo singolare persona tenuta all'Arte di Calimala, dovesse o doverà dare alcuna quantità di pecunia ad alcuna persona dell'Arte di Calimala, o di fuori dell'Arte, debbia la detta pecunia overo parte di quella, a richiesta del creditore, scrivere e promettere a quella compagnia overo singolare persona, che contenta fosse della sua scritta o promessione. E se cotale pecunia si dovesse pagare in Corte di Roma, o nelle fiere di Campagna overo in altra parte o luogo fuori della città e del contado di Firenze, debbia lo debitore farne una o due lettere di pagamento , a richiesta del creditore, e a cui dell' Arte di Calimala o cittadino di Firenze lo creditore vorrà. E se alcuno di ciò fare riceverà comandamento da' Consoli e dal Notaio dell'Arte, overo da parte de' detti Consoli o Notaio per lo messo dell'Arte, e non ubidisse, sia tenuto di pagare alla detta Arte, per nome di pena, lib. cinquanta di fiorini piccioli, e per quante volte. E nientemeno sia tenuto il debitore le predette cose fare interamente, secondo la detta forma, a richiesta del suo creditore. E i Consoli della detta Arte e il lor Notaio siano tenuti le predette cose fare sommariamente e brevemente sanzà riceverne alcuna petizione, o scrittura farne, e sanza piato; ma di fatto comandare chi non obbedisse. E acciò che le compagnie e mercatanti e
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