Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
240 STATUTO DELL'AIITE DI CALIMALA.
infra detti cinque di non si deliberasse che la detta copia non si dovesse dare, o se della deliberagione non apparisse legittimamente, debbiasi dare la detta copia. Sì veramente che alcuna copia in forma piuvica non si possa dare d' alcuna sentenza ad alcuna persona, se non a colui in cui favore fosse data, sanza parola de'Consoli con consiglio di xn mercatanti, o della maggior parte di loro. 7 E chi facesse contra le sopradette cose, od alcuna di quelle, sia punito in cento lib. e più ad arbitrio de' Consoli, raguar-data e considerata la qualità del fatto, e la malizia che nel fatto si commette.
LVl.
Che niuna compagnia sie obbligata per ispeciali debili de' compagni.
Statuto e fermato è che se alcuno della nostra Arte fie obligato in sua specialità a suo nome per carta o per scrittura di sua mano secondo che è principale, o per mallevadore, ove non si faccia menzione della compagnia della quale fosse compagno, fattore , overo discepolo , e contra lui fosse data sentenza per li Consoli di Calimala, sia costretto cotale obligato nella sua persona e ne'suoi beni solamente. E per vigore di tale sentenza, niuno di quella compagnia possa essere costretto nè molestato in persona o beni, ove la compagnia non fosse obligata. Veramente se quello cotale obligato avesse alcuni beni in quella compagnia, sia tenuta la compagnia di rispondere interamente di quelli beni per
1 « E che niuna copia d' alcuno Statuto della detta Arte st possa dare in forma pubblica ad alcuna persona senza licenza de' Consoli con XII mercatanti o della maggiore parte di loro; in iscrillura veramente privata si possano dare con licenza de' Consoli solamente, o della maggiore arte di loro, « Questo tratto fu cassato il di 3 ottobre -153-4, come è potato io margine di mauo di Giovanni di Jacopo da Sesto.
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