Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
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397 * STATUTO DELL'ARTE DI CALIMALA.
XVI.
Al capitolo secondo del terzo libro, posto sotto la rubrica: Della limosina che si fa per l'Opera etc. — casse sono le parole che dicono cosi ; « Anche sieno tenuti i detti Consoli di chiamare del mese di gennaio ciascuno anno quattro ufficiali, i quali li due sei mesi, e gli altri due altri sei mesi. » E in luogo di quelle sono aggiunte e poste queste parole, cioè: « E sia tenuto ciascuno'Consolato, infra otto di dal cominciamento del suo ufficio, eleggere due buoni uomini dell'Arte, l'ufficio de'quali duri quanto l'ufficio d' essi Consoli, li quali abbiano divieto due anni dal dì che finirà il loro ufficio. »
XVII.
Al capitolo xvii del terzo libro, posto sotto la rubrica : Della famiglia dell' opera di san Giovanni etc. in fine del capitolo aggiunte sono queste parole, cioè: « E qualunque persona fosse o si trovasse ammessa nelle dette case e magioni o in alcuna di quelle contro forma d'alcuno statuto o ordine della detta Arte, insino a ora s'intenda d'essere e sia cassa e rimossa delle dette case e magioni, e da ciascuna d'esse e da ogni ufficio e beneficio che v'avesse. E l'ufficiale forestiero insieme cogli ufficiali dell'opera Moyse, e ogni Consolato il primo mese del Consolato, facciano di ciò inquisizione solenne per saramento delle famiglie per ogni modo che meglio potranno, e se alcuno ne troveranno nelle dette case e magioni o in alcuna d'esse, incontanente quindi lo rimuovano e caccino di fatto ; la qual cosa se non facesseno sieno condannati in lib. dicci a fiorini per ciascuno de' detti ufficiali e notaio. E questo non s'intenda alla persona di Nello Pagnona, il
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