Storia di Roma di Ettore Pais
CRITICA DELLA LEGGE PETELIA-PAPIRIA SUI " NEXI „.
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nendo semplicemente " addicti, „ per il tempo in cui non veniva soddisfatto al debito, ebbero diritto ad un trattamento più mite nella dimora del creditore; ma è pure evidente che la vecchia legge sul " nexum „ continuò a pesare sul proletariato molto al di là della metà del IV secolo. Nelle leggi delle NII tavole (che, come già notammo, e rileveremo in seguito, anziché la codificazione dellaQuesto stesso principio della possibile sostituzione dei beni alla persona si attenua a proposito delle leggi di Servio Tullio. Anche codesto coevo ed emulo di Solone, che al pari del grande ateniese avrebbe fatto la JEtaayfrcia, (al quale si attribuivano tutte le riforme romane che erano un fatto compiuto nel III secolo a. C., si pensi ad es. alle 35 tribù v. s. parte I, p. 320 n. I. n. 1, alle cinquanta leggi sui contratti e sugli àgixfjjxaxa, Dion. Hal. IV, 13), avrebbe cancellati i debiti, avrebbe tolta la servitù personale, ossia i a nexi, „ ed avrebbe infine stabilito il principio che i beni dovessero sostituirsi alla servitù personale (txavòv fjyoupevog zoiq Savstaxaig z^q oòaiag xwv cofjipaÀóvtwv xpaxstv, Dion. Hal. IV, 9). A Servio pertanto si attribuì il contenuto della u lex Poetelia-Pa-piria „.
L'abolizione del u nexum „ per debiti figura del resto già per il 495 a. C. (v. s. p. 284, n. 1); ma in questo racconto non si accenna menomamente alla necessità di un nuovo giudizio per cui la u manus iniectio indicati „ si sostituisce alla "manus iniectio prò iudicato„; e di ciò non si trova nemmeno traccia nelle disposizioni riferite rispetto alla liberazione dei u nexi „ che sarebbe avvenuta nel 493 allorché ebbe fine la prima secessione della plebe, Dion. Hal. VI, 83. Il che è tanto più degno di nota in quanto Dionisio non evita (v. ad es. XI, 30 sq. intorno al processo di Verginia) di riferire particolarità d'indole giuridica e procedurale.
Non credo quindi sia il caso di discutere l'interpretazione che della legge u Poetelia „ si fa da taluni (cfr. ad es. Puchta, Institutionem7 I10, p. 478; II10, p. 344) per ciò che si riferisce rispetto alla facoltà di 44 agere prò se „ senza il u vindex, „ dacché dal contesto di Gaio, IV, 21 sqq., risulta che la u manus iniectio pura, „ in cui era lecito * sibi manum depellere „ senza il u vindex, „ si ottenne per effetto di una riforma non anteriore alle leggi Pnblilia e Furia u de sponsu „ vale a dire alla metà del III secolo. Da Gaio apprendiamo pure che anche dopo la lex Vallia e sino alla lex Aebntia rispetto all'" iudicatus „ era in vigore il diritto delle XII tavole, delle quali, in un certo senso, la lex Publilia anziché un attenuamento si presenta come un'ulteriore applicazione. E dal complesso appare che la u manus iniectio pura „ senza il vindex è uno di quei concetti giuridici che a Roma si svolsero molto tardi e che non hanno nulla a che fare con il IV secolo. Non è quindi lacunosa la tradizione tacendo l'età rispetto alla legge Poetelia-Papiria, che qui abbiamo esaminata. Le integrazioni dei moderni storici del diritto pubblico e privato romano partono forse da un falso concetto della data della legislazione decemvirale e sono probabilmente
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (334/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
Servio Tullio Solone JEtaayfrcia Dion Savstaxaig Dion Servio Poetelia-Pa-piria Dion Dionisio Verginia Poetelia Institutionem Gaio Pnblilia Furia Gaio Vallia Aebntia Publilia Roma Poetelia-Papiria Hal Hal Hal Puchta Papiria
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